Articolo 1
Su iniziativa dei signori Mennea Pietro Paolo e Olivieri Manuela è costituita la “FONDAZIONE PIETRO MENNEA ONLUS” per la ricerca, la solidarietà, l’istruzione e lo sport dilettantistico, con sede in Roma, Via Silla n. 7. Potranno essere istituiti uffici di rappresentanza sia in Italia che all’estero.
Articolo 2
La Fondazione si propone l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nello svolgimento della propria attività istituzionale nei seguenti settori:
ricerca scientifica, istruzione, formazione, beneficenza e promozione della cultura e dell’arte nell”ambito della società civile e dello sport dilettantistico.
Pertanto essa assumerà iniziative volte:
– alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nei campo di varie malattie;
– alla ricerca scientifica sullo sport, e sulla metodologia dell’allenamento, alla ricerca per la tutela della salute dei cittadini;
– alla ricerca indirizzata alla lotta contro il doping;
– alla formazione dei giovani nelle diverse discipline sportive, mediante la realizzazione e gestione di centri forniti di scuole di velocità o di altre specializzazioni sportive;
– all’istruzione dei giovani e degli sportivi dilettanti mediante la sponsorizzazione di facoltà universitarie in scienze motorie e sport e di centri studi legati al diritto e allo sport;
– alla beneficenza in favore dei giovani e degli atleti bisognosi, mediante l’erogazione di borse di studio;
– alla realizzazione e gestione di biblioteche e musei, con annessi centri culturali volti ad organizzare mostre e convegni sui campi di attività della Fondazione;
– alla propaganda, al sostentamento ed alla diffusione del progetto di “Idea Olimpica”, mediante collaborazione con le persone fisiche e gli enti associativi che hanno come finalità la propaganda e la diffusione di questo progetto.
La Fondazione utilizzerà nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ovvero l’acronimo O.N.L.U.S.
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
La Fondazione provvede al perseguimento dei suoi scopi:
a) con le rendite derivanti dalla gestione del patrimonio;
b) con eventuali oblazioni, elargizioni ed erogazioni liberali, con sovvenzioni da parte dei fondatori, nonchè di soggetti pubblici e privati, non espressamente finalizzate all’incremento del patrimonio;
c) con i proventi derivanti dalle proprie attività istituzionali tra le quali rientrano anche quelle di:
– organizzare aste per via telematica in proprio e per conto terzi aventi scopi di beneficenza e solidarietà;
– pubblicare libri e altri prodotti editoriali eccettuati i quotidiani;
– sfruttare i diritti editoriali donati da terzi o posseduti in proprio dalla Fondazione;
d) con ogni altro tipo di entrata od acquisizione.
Le attività espletate dalla fondazione, e quelle ad esse direttamente connesse potranno essere svolte anche mediante la promozione e lo sviluppo di attività per la diffusione dello sport, ed in particolare dell’atletica leggera e del calcio, come fenomeno storico culturale, in tutte le forme ritenute idonee, quali mostre, seminari, convegni ed in generale eventi di richiamo.
La Fondazione avrà anche quale sua finalità il sostegno ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e alle associazioni non profit.
Per il raggiungimento di tale finalità la Fondazione potrà:
– instaurare rapporti di cooperazione con Enti locali e nazionali preposti alla formazione ed Istituzioni preposte all’istruzione;
– collaborare con personale di collaudata esperienza nel campo della formazione.
La Fondazione potrà richiedere mutui e finanziamenti anche a medio termine, per poter finanziare le proprie attività istituzionali.
Articolo 3
Per garantire il funzionamento della Fondazione stessa, il suo patrimonio viene assicurato dai soci fondatori, come indicato nell’atto costitutivo.
Tale patrimonio potrà essere aumentato da donazioni mobiliari ed immobiliari, legati ed elargizioni in genere che dovessero essere fatte da quanti condividono gli scopi della Fondazione.
Articolo 4
Presso la Fondazione è istituito l’Albo degli Amici della Fondazione, nel quale verranno iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli Enti Pubblici e privati nonchè le persone fisiche, diverse dai Fondatori, che abbiano contribuito in maniera riguardevole al perseguimento dei fini statutari.
Articolo 5
Sono Organi della Fondazione:
• il Consiglio di Amministrazione;
• il Presidente ed il Vice-presidente;
• il Segretario Generale;
• il Comitato Tecnico-Scientifico;
• il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutti gli incarichi della Fondazione, fatta eccezione per quello di Revisore dei Conti e del Segretario Generale, sono esercitati a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso.
Articolo 6
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 2 (due) membri ad un massimo di 9 (nove) membri.
Sono di diritto membri a vita del Consiglio di Amministrazione i Fondatori, i quali provvedono a nominare i restanti consiglieri, che durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.
Al venir meno di tutti i Fondatori, nella carica e con i poteri ad essi spettanti, subentreranno di diritto i due consiglieri più anziani in carica.
Articolo 7
Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed un Vice-Presidente i quali, alla scadenza del triennio, possono essere riconfermati nella carica.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione della stessa.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Tecnico-Scientifico.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.
Articolo 8
Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare il Consiglio di Amministrazione:
– approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e preventivo;
– predispone eventuali regolamenti interni;
– delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonchè gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
– dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio; delibera su eventuali collaborazioni tra la Fondazione ed altri Enti sia pubblici che privati, sia nazionali che internazionali, aventi scopi affini o analoghi;
– delibera la costituzione di eventuali centri di studio e di ricerca e ne regola l’organizzazione ed il funzionamento; provvede alla nomina dei componenti del Comitato TecnicoScientifico, definendone i compiti, la durata ed eventuali compensi;
– provvede alla nomina del Segretario Generale;
– delibera le modifiche dello Statuto con la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.Articolo 9
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte aII’anno.
Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
Articolo 10
Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto dal Presidente della Fondazione e da un numero di membri variante da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 10 (dieci), formato da esperti scelti tra personalità di particolare competenza negli ambiti di attività della Fondazione.
Il Comitato Tecnico-Scientifico formula proposte sulle attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee a suo giudizio, per collaborare nell’attuazione di dette attività ed esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti.
Articolo 11
Il Segretario Generale collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione; al successivo controllo dei risultati; all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico-Scientifico; alla predisposizione degli schemi del bilancio annuale, consuntivo e preventivo.
Egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli Enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni, chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.
Il Segretario Generale può ricoprire contemporaneamente la carica di Vice-Presidente.
Articolo 12
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri nominati dai soci Fondatori o da loro eredi i quali all’atto della nomina ne designano il Presidente, preferibilmente scelto tra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il parere, mediante apposite relazioni, sui bilanci preventivi e i conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.
I Revisori dei dei Conti possono assistere alle riunioni del Cosiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spetta un compenso simbolico annuo da stabilirsi dal Consiglio d’Amministrazione all’atto della nomina.
Qualora i Fondatori lo ritengano opportuno, in alternativa al Collegio dei Revisori dei Conti, possono nominare un unico Revisore il quale resta in carica 3 (tre) anni.
Articolo 13
L’esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno.
È fatto obbligo di redigere il bilancio che verrà approvato nei modi e termini espressi nell’articolo 8.
Articolo 14
È fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, come impone l’art. 10, comma 1, lettera d, del D.Lgs. n. 460/97.
È fatto espressamente obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, come impone l’art. 10, comma 1, lettera e, del D.Lgs. n. 460/97.
È fatto espressamente obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come impone l’art. 10, comma 1, lettera f, del D.Lgs. n. 460/97.
Articolo 15
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia.
Firmato:
Pietro Paolo Mennea
Manuela Olivieri
Franco Bartolomucci (notaio)